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Contenzioso tributario

Servizio attivo

Dettagli

Il Comune, o il Concessionario del servizio di accertamento e riscossione del canone per esposizione pubblicitaria, nell'ambito della propria attività di controllo, possono notificare, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale la dichiarazione andava presentata o il versamento è stato o doveva essere effettuato, avviso di accertamento per omessa, tardiva o infedele dichiarazione oppure per mancato o parziale o tardivo pagamento dell'imposta/tassa/canone.
Comune e Concessionario, in relazione ad avvisi di accertamento emessi entro il 31.12.2019, possono emettere ingiunzioni di pagamento per la riscossione delle somme liquidate con detti provvedimenti e non versate.

A chi è rivolto

E' rivolto ai contribuenti/utenti ai quali sia stato notificato atto di accertamento esecutivoributario, ovvero ingiunzione fiscale.

Come fare

Dal 1° gennaio 2020, l'avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di versare gli importi riportati che comprendono imposte/tasse/canone, interessi e sanzioni.
La notifica e il successivo deposito del ricorso presso la Corte di Giustizia tributaria devono essere eseguiti esclusivamente in modalità telematica. Tale obbligo non sussiste per i contribuenti che stanno in giudizio senza difensore per le controversie fino a € 3.000.
In caso di utilizzo della modalità telematica, il ricorso, munito di firma digitale, deve essere notificato al seguente all'indirizzo : unionechiantifiorentino@postacert.toscana.it
Con riguardo agli atti emessi dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione del canone per esposizione pubblicitaria, il ricorso notificato per via telematica va indirizzato alla PEC del concessionario stesso. 
Si applica la sospensione feriale dei termini processuali.
Le suddette modalità si applicano anche per la presentazione di ricorso avverso ingiunzione fiscale.

Cosa serve

Per le controversie fino a € 3.000,00.=, i contribuenti stanno in giudizio senza difensore.
Per le controversie di importo superiore, è obbligatorio essere assistiti da un difensore abilitato.

Cosa si ottiene

Sussistendone i presupposti, si ottiene l'annullamento, totale o parziale, dell'avviso di accertamento o dell'ingiunzione fiscale.

Tempi e scadenze

Il ricorso deve essere notificato entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento.
La mancata presentazione del ricorso, entro i termini di cui sopra, rende definitivo l'atto.
 

Normativa di riferimento

D. Lgs. 31/12/1992 n. 546 e ss. mm. ii.
R.D. 14 aprile 1910, n. 639

Ultimo aggiornamento:

29/02/2024, 15:21