L'istituto dell'accesso civico generalizzato introdotto dall'art. 5 del D. Lgs 33/2013 è il diritto di chiunque a richiedere documenti, informazioni o altri dati, indipendentemente dall'obbligo di pubblicazione sul proprio sito istituzionale a carico delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati e delle norme che prevedono specifiche esclusioni