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Pubblicazione di matrimonio

Servizio attivo

Dettagli

Le pubblicazioni hanno il compito di rendere nota la volontà di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate

A chi è rivolto

A coloro che intendono contrarre matrimonio civile, concordatario o religioso

Descrizione

La pubblicazione di matrimonio è la fase del procedimento con il quale l'ufficiale dello stato civile accerta che non esistono impedimenti alla celebrazione del matrimonio, sia civile che religioso, rendendo pubblica l'intenzione degli sposi tramite l’esposizione all'albo pretorio online del Comune.

La durata di esposizione della pubblicazione è di otto giorni.

La pubblicazione ha validità dal quarto giorno compiuta la pubblicazione per 180 giorni. Se il matrimonio non è celebrato nei termini prescritti, la pubblicazione si considera come non avvenuta e occorre rifarla.

Contrarre matrimonio in Italia è un diritto inviolabile, ma occorre possedere specifici requisiti.

Come fare

 Per fare richiesta di pubblicazione è necessario prenotare un appuntamento con l’ufficiale di stato civile, tramite il servizio online indicato nella scheda "Richiedere pubblicazioni matrimonio" (Sezione Schede collegate), oppure contattando l’ufficio ai recapiti indicati in fondo a questa pagina.

La pubblicazione deve essere resa davanti all’ufficiale di stato civile di uno dei comuni di residenza dei futuri sposi, di persona dagli interessati o, se impossibilitati, tramite procura speciale risultante da scrittura privata.

Cosa serve

Al momento della pubblicazione è necessario presentare:

- Documento di identità di ciascuno dei futuri sposi
- Marca da bollo euro 16,00 (due in caso di nubendi residenti in comuni diversi)
- In caso di matrimonio religioso anche la richiesta del parroco o del ministro di culto competente per territorio
    
Davanti all’Ufficiale di Stato Civile gli interessati dichiarano l’insussistenza degli impedimenti al matrimonio stabiliti dagli articoli dal n. 84 al n. 89 del codice civile ossia di:
     - essere di diverso sesso e di stato libero, cioè non legati da un precedente matrimonio civile o religioso con effetti civili;
     - non essere legati tra loro da vincoli di parentela, di affinità, di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal codice civile (salvo autorizzazione del giudice tutelare);
     - essere entrambi maggiorenni o che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età se muniti di autorizzazione del Tribunale dei Minorenni.
     
Nel caso di cittadini stranieri si applica anche l’art. 116 del codice civile che prevede il possesso del “nulla osta” rilasciato dall’autorità competente del proprio stato. Con taluni stati sono in vigore particolari convenzioni che semplificano la documentazione richiesta. Vai alla scheda "Matrimonio di persone straniere in Italia"

Cosa si ottiene

La pubblicazione di matrimonio in albo pretorio.

Tempi e scadenze

Le pubblicazioni restano affisse per 8 giorni consecutivi, presso l'Albo Pretorio on line.
Il matrimonio deve essere celebrato entro 6 mesi (180 giorni) dal termine delle pubblicazioni.

30
giorni
dalla presentazione dell'istanza tramite il servizio online per concordare la data per la formalizzazione del verbale di pubblicazione

Quanto costa

 L'avvio della pratica per la pubblicazione di matrimonio è finalizzato alla formazione dell'atto di pubblicazione, che deve essere sottoscritto di fronte all'ufficiale di stato civile. In quel momento, le persone richiedenti dovranno presentarsi con:

  • 1 marca da bollo da 16,00 euro se entrambi i futuri sposi sono residenti a San Casciano in Val di Pesa
  • 2 marche da bollo da 16,00 euro se residenti in comuni diversi

Accedi al servizio

Via del Cassero 21

Edificio in cui hanno sede i servizi demografici e l'ufficio tributi

Via del Cassero 21 - 50026 San Casciano in Val di Pesa

Contatti

Isabella Vadi telefono
Orario Servizi demografici e Stato civile
Orari di apertura al pubblico
WeekdayTime slotCommento
Lun: 8:30-12:30, 16:00-18:30
Mar: 8:30-12:30
Mer: 8:30-13:30
Gio: 8:30-12:30, 16:00-18:30
Ven: 8:30-13:30
Sab - Dom: Chiuso

Normativa di riferimento

    -  Codice Civile (articoli dal 93 al 105)
    -  D.P.R. 396/2000 (articoli dal 50 al 62)

Schede collegate

Richiedere una pubblicazione di matrimonio

Le pubblicazioni hanno il compito di rendere nota la volontà di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate

Matrimonio di persone straniere in Italia

Le persone che non hanno la cittadinanza italiana possono contrarre matrimonio in Italia sia con rito civile italiano che con rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato.
Ultimo aggiornamento:

26/03/2025, 11:04