Salta al contenuto principale Vai al contenuto del piè di pagina

Matrimonio di persone straniere in Italia

Servizio attivo

Dettagli

Le persone che non hanno la cittadinanza italiana possono contrarre matrimonio in Italia sia con rito civile italiano che con rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato.

A chi è rivolto

A coloro che intendono contrarre matrimonio civile, concordatario o religioso e hanno la cittadinanza di altro stato.

Descrizione

Se la persona straniera è residente o domiciliata in Italia, sono necessarie le Pubblicazioni di matrimonio.
Se entrambi i futuri sposi non sono residenti né domiciliati in Italia, al posto delle pubblicazioni dovranno sottoscrivere un verbale davanti all’ufficiale di stato civile nel quale dichiarano che non esistono fra di loro impedimenti di parentela, affinita', adozione o affiliazione, ne' altri impedimenti ai sensi degli artt. 85, 86, 87 e 88 del Codice Civile. Il Verbale viene sottoscritto, previo appuntamento con l'Ufficio dello Stato Civile, almeno tre giorni prima del matrimonio presentando i documenti necessari
Le persone straniere che non conoscono la lingua italiana dovranno essere assistite, sia per la dichiarazione di assenza di impedimenti, sia durante la celebrazione del matrimonio stesso, da un o una interprete che conosca bene la lingua italiana, e che dovrà prestare giuramento davanti all’Ufficiale dello Stato Civile di bene e fedelmente adempiere all’incarico. La presenza dell’interprete è necessaria anche qualora siano i testimoni a non conoscere la lingua italiana.

Per la richiesta di celebrazione del matrimonio vedere la sezione "Matrimonio civile" oppure "Matrimonio Religioso"

Come fare

Prendere un appuntamento con l’ufficiale di stato civile.

    Essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio delle persone straniere in Italia è il nulla osta, rilasciato ai sensi dell’art.116 del Codice Civile Italiano, dalla competente Autorità del Paese d’origine o documenti equivalenti rilasciati in base a specifici accordi o convenzioni internazionali.

Il Nulla-osta deve contenere i seguenti dati:
- L'indicazione che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza;
- Cognome e nome;
- Luogo e data di nascita;
- generalità del padre;
- generalità della madre;
- Cittadinanza;
- Residenza (se il cittadino è iscritto all'Anagrafe di un Comune italiano va indicato detto Comune come residenza; se invece il cittadino non è iscritto in alcuna Anagrafe italiana va indicato il Comune estero di residenza);
- Stato civile (celibe, vedovo o divorziato): per la donna divorziata occorre la data di scioglimento del matrimonio, per la donna vedova occorre la data di morte del precedente marito. Per entrambe, se di stato libero (divorziata o vedova) da meno di 300 giorni, occorre L'AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE (art.116 c.2 e 89 Codice Civile). La donna divorziata deve contattare comunque l'Ufficio al fine di stabilire se necessita o meno dell'Autorizzazione del Tribunale.

Nota: qualora il nulla-osta non comprenda le generalità dei genitori è necessario presentare l'atto di nascita.

Il nulla osta al matrimonio può essere rilasciato:

Dall'Autorità dell'Ambasciata o del Consolato dello Stato di appartenenza in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura. Sono esenti dalla legalizzazione i documenti rilasciati dall’autorità dei paesi membri dell'Unione Europea (Regolamento UE 2016/1191) e dei seguenti Stati: Gran Bretagna,  Liechtenstein, Moldova, Norvegia, Russia, Svizzera, Turchia. (Convenzione di Londra del 7 Giugno 1968).
Dall'Autorità competente dello Stato di appartenenza, nel caso che la normativa dello Stato estero lo permetta (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato estero (Consolato o cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia) o mediante apostille dagli organi preposti dai paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5/10/1961, a meno che non ci siano disposizioni diverse. Se la traduzione viene fatta all'estero anche la firma del traduttore va legalizzata nelle forme descritte. Paesi che prevedono questa casistica sono: Finlandia, Lituania, Norvegia, Polonia, Svezia e Regno Unito.

Cosa serve

  • passaporto valido;
  • nulla-osta al matrimonio o certificazione sostitutiva del nulla-osta prevista da apposite convenzioni/accordi tra Stati
  • copia del documento dell'interprete (se necessario).

Tutti i documenti devono essere prodotti in originale.

I documenti formati all'estero dovranno essere in tradotti in italiano (o redatti su modelli plurilingue previsti da apposite convezioni) e legalizzati.

Per la verifica dei dati è necessario trasmettere almeno due settimane prima del matrimonio, copia di tutta la documentazione, anche via email.

Cosa si ottiene

Autorizzazione alla celebrazione

Tempi e scadenze

Nel caso di persone entrambe straniere e non residenti è necessario trasmettere almeno due settimane prima del matrimonio, copia di tutta la documentazione, anche via email e deve essere fissato l’appuntamento con l'Ufficio dello Stato Civile, almeno tre giorni prima del matrimonio presentando i documenti necessari in originale.

Nel caso in cui almeno una persona della coppia sia residente, si segue la procedura e i tempi delle Pubblicazioni di Matrimonio

Accedi al servizio

Via del Cassero 21

Edificio in cui hanno sede i servizi demografici e l'ufficio tributi

Via del Cassero 21 - 50026 San Casciano in Val di Pesa

Ulteriori informazioni

      Disposizioni per determinati paesi sul nulla-osta:
     Chi ha la cittadinanza di AUSTRIA, GERMANIA, LUSSEMBURGO, MOLDOVA, PAESI BASSI, PORTOGALLO, SPAGNA, SVIZZERA, TURCHIA, aderenti alla Convenzione di Monaco del 05/09/1980, deve produrre il "Certificato di capacità matrimoniale" rilasciato dall'ufficio dello Stato Civile del Comune di Residenza (appartenenza) nello Stato di origine (esente da legalizzazione). Tale certificato, come specificato nella circolare del Ministero dell'Interno del 21/01/2005 n. 4, non è soggetto ad alcuna legalizzazione ed è certificazione sufficiente per procedere alle pubblicazioni ed al successivo matrimonio di uno straniero, cittadino di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione.
     
     Chi ha la cittadinanza di AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CIPRO, DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GRECIA, IRLANDA, LITUANIA, MALTA, PAESI BASSI, POLONIA, PORTOGALLO, REPUBBLICA CECA, SPAGNA, SVEZIA, può avvalersi del documento denominato "capacità matrimoniale" rilasciato dall'autorità competente del proprio paese in base al (Regolamento UE 2016/1191) accompagnato dalla relativa traduzione su modulo standard multilingue.
     
     Le persone di nazionalità STATUNITENSE devono produrre:
     
     - dichiarazione giurata resa davanti al Console degli Stati Uniti d'America in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura;
     
     - atto di notorietà (che deve indicare ancora che la persona può contrarre matrimonio in base alla Legge dello Stato di appartenenza) redatto davanti all'Autorità italiana competente: Console italiano all'estero, Tribunale di Firenze,Notaio.
     
     La persona di nazionalità AUSTRALIANA deve produrre:
     
     - dichiarazione giurata resa davanti al Console dell'Australia in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere  legalizzata presso la Prefettura;
     - atto di notorietà (che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) redatto davanti all'Autorità italiana competente (all'estero Console italiano), con quattro testimoni.
     
     
     Le persone di nazionalità BRITANNICA hanno la facoltà di scegliere:
     
     - fare le pubblicazioni nel Regno Unito secondo la procedura prevista dalla circolare ministeriale 6/2013 (allegata) e ottenere un "Certificato di non impedimento", rilasciato dall'autorita' locale del paese di provenienza, e una "Dichiarazione giurata bilingue" resa dall'/gli interessato/i presso un avvocato o un notaio britannici. Tale certificato di non impedimento, apostillato e debitamente tradotto, sara' presentato, unitamente alla dichiarazione giurata bilingue, anch'essa legalizzata, al competente ufficio di stato civile ai fini della celebrazione del matrimonio
     - rivolgersi al Consolato del Regno Unito in Italia per ottenere il nulla osta consolare
     - Condizioni di servizio (allegare carta dei servizi se esistente oppure indicare il regolamento di riferimento)

Normativa di riferimento

      - Codice civile (articolo 116);
     - Regolamento dello Stato Civile (D.P.R. 3/11/2000, n.396)
     - Regolamento UE 2016/1191
     - Legge 218/1995 art.27

Allegati

Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Ultimo aggiornamento:

24/05/2024, 11:44