Le persone che non hanno la cittadinanza italiana possono contrarre matrimonio in Italia sia con rito civile italiano che con rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato.
E’ un istituto giuridico di diritto pubblico, analogo al matrimonio, che comporta il riconoscimento giuridico della coppia formata esclusivamente da persone dello stesso sesso e finalizzato a stabilirne diritti e doveri reciproci.
Sono validi agli effetti civili i matrimoni celebrati secondo il rito cattolico o gli altri culti riconosciuti dallo Stato, purché l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello Stato Civile del comune ove il matrimonio è stato celebrato.
Separarsi, divorziare o modificare i precedenti accordi di separazione o divorzio presso gli uffici comunali davanti all’ufficiale di Stato Civile. L’accordo raggiunto produce gli stessi effetti degli analoghi provvedimenti giudiziali.
Separarsi, divorziare o modificare i precedenti accordi di separazione o divorzio tramite un accordo detto “convenzione di negoziazione assistita” davanti ad un avvocato. L’accordo raggiunto produce gli stessi effetti degli analoghi provvedimenti giudiziali.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini della richiesta congiunta di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile