Le persone che non hanno la cittadinanza italiana possono contrarre matrimonio in Italia sia con rito civile italiano che con rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato.
E’ un istituto giuridico di diritto pubblico, analogo al matrimonio, che comporta il riconoscimento giuridico della coppia formata esclusivamente da persone dello stesso sesso e finalizzato a stabilirne diritti e doveri reciproci.
Sono validi agli effetti civili i matrimoni celebrati secondo il rito cattolico o gli altri culti riconosciuti dallo Stato, purché l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello Stato Civile del comune ove il matrimonio è stato celebrato.
Separarsi, divorziare o modificare i precedenti accordi di separazione o divorzio presso gli uffici comunali davanti all’ufficiale di Stato Civile. L’accordo raggiunto produce gli stessi effetti degli analoghi provvedimenti giudiziali.
Separarsi, divorziare o modificare i precedenti accordi di separazione o divorzio tramite un accordo detto “convenzione di negoziazione assistita” davanti ad un avvocato. L’accordo raggiunto produce gli stessi effetti degli analoghi provvedimenti giudiziali.