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Separazione e divorzio davanti all'ufficiale di stato civile

Servizio attivo

Dettagli

Separarsi, divorziare o modificare i precedenti accordi di separazione o divorzio presso gli uffici comunali davanti all’ufficiale di Stato Civile. L’accordo raggiunto produce gli stessi effetti degli analoghi provvedimenti giudiziali.

A chi è rivolto

Coniugi in procinto di separazione o divorzio che possiedono i seguenti requisiti:
     - almeno uno dei coniugi è residente nel Comune di San Casciano in Val di Pesa oppure
     è questo il comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione dello stesso in caso di celebrazione all’estero
     - assenza di figli minori nati nel matrimonio;
     - assenza di figli, nati nel matrimonio, ora maggiorenni ed economicamente non autosufficienti;
     - assenza di figli, nati nel matrimonio, incapaci (sottoposti a tutela, curatela o amministrazione di sostegno) o portatori di handicap gravi ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
     - in caso di accordo di divorzio, devono essere trascorsi 6 mesi dalla separazione legale, se  consensuale, oppure 1 anno, se la separazione fu giudiziale.

Descrizione

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n.132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste in caso di separazione e di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente:
   • negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte oppure, se sussistono determinate condizioni:
   • sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.

Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L'art. 12 della Legge n.162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

I coniugi possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di stato civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:
- attribuzione assegno periodico
- la sua revoca
- la sua revisione quantitativa

Come fare

      Le fasi dell'accordo:
  
     - Prenotazione di appuntamento all'ufficio stato civile previa trasmissione, agli indirizzi sotto indicati, della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta individualmente o contestualmente da ognuno dei coniugi (moduli per separazione, divorzio e modifica condizioni);
     
     - Il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile e sottoscriveranno l'accordo di separazione o di divorzio ed in quella sede dovranno consegnare una ricevuta di versamento di Euro 16,00 effettuato tramite il servizio PagoPA.
     
     - L'Ufficiale dello Stato Civile solo nel caso di accordo di separazione o divorzio, deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare trascorsi almeno 30 giorni dalla firma dell'accordo);
     
     - Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
     
     - La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
     
     La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo.
     
     Solo nel caso di accordo di modifica delle condizioni di separazione o divorzio non è prevista la seconda comparizione per la conferma dell’accordo, il quale è dunque immediatamente efficace.

Cosa serve

Entrambi i coniugi devono compilare e sottoscrivere il modulo di dichiarazione sostitutiva relativo all’accordo che intendono definire.
I moduli possono essere consegnati direttamente all’ufficio di stato civile, accompagnati da copia del documento di entrambe le parti anche da uno solo dei coniugi oppure trasmessi all’indirizzo email: anagrafe@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it o PEC: comune.sancascianovp@postacert.toscana.it

    Per prenotare l’appuntamento: 055 8256305 / 304

Cosa si ottiene

La separazione, il divorzio o la modifica delle condizioni di separazione o divorzio, secondo l’accordo sottoscritto.

Tempi e scadenze

Gli effetti dell’accordo si producono dalla data della sottoscrizione della conferma dello stesso.
Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio non è necessario l'atto di conferma: con la sottoscrizione del primo atto si producono gli effetti dichiarati.
30 giorni per concordare la data dell’accordo.

Quanto costa

Il costo consiste in un diritto fisso pari a € 16,00 che deve essere corrisposto prima della redazione dell'accordo tramite PagoPA.

Accedi al servizio

Via del Cassero 21

Edificio in cui hanno sede i servizi demografici e l'ufficio tributi

Via del Cassero 21 - 50026 San Casciano in Val di Pesa

Vincoli

L'accordo concordato davanti all’Ufficiale di Stato Civile non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale ma potrà essere inserito nell'accordo un obbligo di pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.

Non potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'ufficiale dello stato civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio ( cd. liquidazione una tantum)

Ultimo aggiornamento:

17/09/2024, 13:55