Separazione e divorzio davanti all'ufficiale di stato civile
Dettagli
A chi è rivolto
Coniugi in procinto di separazione o divorzio che possiedono i seguenti requisiti:
- almeno uno dei coniugi è residente nel Comune di San Casciano in Val di Pesa oppure
è questo il comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione dello stesso in caso di celebrazione all’estero
- assenza di figli minori nati nel matrimonio;
- assenza di figli, nati nel matrimonio, ora maggiorenni ed economicamente non autosufficienti;
- assenza di figli, nati nel matrimonio, incapaci (sottoposti a tutela, curatela o amministrazione di sostegno) o portatori di handicap gravi ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- in caso di accordo di divorzio, devono essere trascorsi 6 mesi dalla separazione legale, se consensuale, oppure 1 anno, se la separazione fu giudiziale.
Descrizione
Con l'entrata in vigore del Decreto legge n.132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste in caso di separazione e di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente:
• negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte oppure, se sussistono determinate condizioni:
• sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L'art. 12 della Legge n.162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
I coniugi possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di stato civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:
- attribuzione assegno periodico
- la sua revoca
- la sua revisione quantitativa
Come fare
Le fasi dell'accordo:
- Prenotazione di appuntamento all'ufficio stato civile previa trasmissione, agli indirizzi sotto indicati, della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta individualmente o contestualmente da ognuno dei coniugi (moduli per separazione, divorzio e modifica condizioni);
- Il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile e sottoscriveranno l'accordo di separazione o di divorzio ed in quella sede dovranno consegnare una ricevuta di versamento di Euro 16,00 effettuato tramite il servizio PagoPA.
- L'Ufficiale dello Stato Civile solo nel caso di accordo di separazione o divorzio, deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare trascorsi almeno 30 giorni dalla firma dell'accordo);
- Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
- La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo.
Solo nel caso di accordo di modifica delle condizioni di separazione o divorzio non è prevista la seconda comparizione per la conferma dell’accordo, il quale è dunque immediatamente efficace.
Cosa serve
Entrambi i coniugi devono compilare e sottoscrivere il modulo di dichiarazione sostitutiva relativo all’accordo che intendono definire.
I moduli possono essere consegnati direttamente all’ufficio di stato civile, accompagnati da copia del documento di entrambe le parti anche da uno solo dei coniugi oppure trasmessi all’indirizzo email: anagrafe@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it o PEC: comune.sancascianovp@postacert.toscana.it
Per prenotare l’appuntamento: 055 8256305 / 304
Cosa si ottiene
La separazione, il divorzio o la modifica delle condizioni di separazione o divorzio, secondo l’accordo sottoscritto.
Tempi e scadenze
Gli effetti dell’accordo si producono dalla data della sottoscrizione della conferma dello stesso.
Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio non è necessario l'atto di conferma: con la sottoscrizione del primo atto si producono gli effetti dichiarati.
30 giorni per concordare la data dell’accordo.
Quanto costa
Il costo consiste in un diritto fisso pari a € 16,00 che deve essere corrisposto prima della redazione dell'accordo tramite PagoPA.
Accedi al servizio
Vincoli
L'accordo concordato davanti all’Ufficiale di Stato Civile non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale ma potrà essere inserito nell'accordo un obbligo di pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.
Non potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'ufficiale dello stato civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio ( cd. liquidazione una tantum)
Ulteriori informazioni
Prenotazione appuntamento:
Ufficio Servizi Dremografici ed Elettorali
email: anagrafe@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
telefono: 055 8256305 / 304
fax: 055 8256310
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Documenti
Normativa di riferimento
- Legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970)
- Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)
- Circolare del Ministero dell'Interno n.16 del 01/10/2014
- Circolare del Ministero dell'Interno n.19 del 28/11/2014
- Circolare del Ministero dell'Interno n.21 del 09/12/2014
- Circolare del Ministero dell'Interno n.6 del 24/04/2015
- Legge 06 maggio 2015 n.55 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi