Separazione e divorzio tramite negoziazione assistita da avvocato
Dettagli
A chi è rivolto
Ai coniugi che si sono sposati nel Comune di San Casciano in Val di Pesa o a coloro che abbiano trascritto in questo comune il proprio matrimonio celebrato all’estero.
Descrizione
Con l'entrata in vigore del Decreto legge n.132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste in caso di separazione e di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente:
• negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte
oppure, se sussistono determinate condizioni:
• sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile
Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L'art.6 della Legge n.162/2014 prevede la possibilità della convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Come fare
I coniugi devono rivolgersi direttamente ad un avvocato per parte e concordare il contenuto dell'accordo.
Gli avvocati provvederanno poi ad inoltrare l'accordo all'Ufficio di Stato Civile del Comune competente.
In caso di assenza di figli, assenza di figli minori e in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave, l'accordo deve essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.
In caso di presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave o di figli maggiorenni non autosufficienti, l'accordo deve essere munito di un'autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell'interesse dei figli).
Uno degli avvocati (incaricato dall'avvocato della controparte), una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione da parte del P.M. dovrà trasmettere l'accordo entro 10 giorni al comune di:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
Il termine dei dieci giorni decorre dalla data di comunicazione alla parti del provvedimento (nulla osta o autorizzazione) del Procuratore della Repubblica a cura della Segreteria o della cancelleria.
Cosa serve
Il modello in allegato potrà essere utilizzato per la trasmissione della negoziazione assistita.
L'accordo da inoltrare al Comune di San Casciano in Val di Pesa potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec al seguente indirizzo: comune.sancascianovp@postacert.toscana.it
Cosa si ottiene
La trascrizione dell’accordo nei registri di stato civile del Comune e le relative eventuali annotazioni e modifica dello stato civile.
Tempi e scadenze
L’accordo deve essere trasmesso al comune entro 10 giorni dal rilascio del nulla osta o dell’autorizzazione.
L’ufficiale di stato civile provvederà a trascrivere l’accordo entro 30 giorni dal ricevimento.
Quanto costa
Il servizio è gratuito
Accedi al servizio
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
- Legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970)
- Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)
- Circolare del Ministero dell'Interno n.16 del 01/10/2014
- Circolare del Ministero dell'Interno n.19 del 28/11/2014
- Circolare del Ministero dell'Interno n.21 del 09/12/2014
Circolare del Ministero dell'Interno n.6 del 24/04/2015