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Matrimonio religioso

Servizio attivo

Dettagli

Sono validi agli effetti civili i matrimoni celebrati secondo il rito cattolico o gli altri culti riconosciuti dallo Stato, purché l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello Stato Civile del comune ove il matrimonio è stato celebrato.

A chi è rivolto

A coloro che intendono contrarre matrimonio secondo il rito cattolico o gli altri culti riconosciuti dallo Stato nel comune di San Casciano in Val di Pesa

Descrizione

Il matrimonio religioso, se valido agli effetti civili, è un atto giuridico che indica l'unione fra due persone che viene celebrato attraverso una cerimonia pubblica. Il matrimonio comporta diritti e obblighi fra gli sposi e nei confronti dell'eventuale prole.

La celebrazione del matrimonio avviene secondo il rito di ciascuna confessione religiosa e nel rispetto delle norme previste dal codice civile.

Come fare

Prima di poter celebrare il matrimonio assicurarsi di aver effettuato le Pubblicazioni di Matrimonio nei rispettivi comuni di residenza.

Nel caso di persone di cittadinanza straniera non residenti in Italia, invece delle pubblicazioni è necessario presentare il Nulla Osta al matrimonio o altra documentazione rilasciata dall’autorità competente del proprio paese in base a specifiche convenzioni e dichiarare all’Ufficiale di Stato Civile di non trovarsi in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio ai sensi della legge Italiana. Si prega di prendere visione della relativa scheda Matrimonio di persone straniere in Italia 

Cosa serve

L'atto di matrimonio, sottoscritto dalla coppia, dai testimoni e dal celebrante, viene redatto in doppio originale e, ai fini della trascrizione, una copia viene trasmessa dal celebrante stesso all'ufficiale di stato civile competente per territorio, unitamente al certificato di eseguite pubblicazioni o al nulla osta rilasciato in sede di pubblicazione e alla richiesta di trascrizione da parte del Ministro di culto.

Cosa si ottiene

La trascrizione dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile e comprovante la validità del matrimonio anche ai fini civili.

Tempi e scadenze

La copia dell’atto di matrimonio con i dovuti allegati deve essere consegnata all’ufficiale di stato civile perentoriamente entro i 5 giorni successivi alla celebrazione.

Quanto costa

Il servizio è gratuito

Accedi al servizio

Via del Cassero 21

Edificio in cui hanno sede i servizi demografici e l'ufficio tributi

Via del Cassero 21 - 50026 San Casciano in Val di Pesa

Ulteriori informazioni

      I matrimoni concordatari (celebrati con rito cattolico) sono regolati in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.
     
     I matrimoni celebrati secondo altri culti ammessi sono regolati dalla L.1159/1929 a meno chè non siano state stipulate apposite intese con lo Stato Italiano come nel caso di:
     
         • Tavola Valdese (legge 11 agosto 1984, n. 449)
         • Chiese Avventiste del settimo giorno (legge 22 nov. 1988, n. 516)
         • Assemblee di Dio in Italia (legge 22 novembre 1988, n. 517)
         • Unione delle Comunità Ebraiche in Italia (legge 8 mar. 1989, n. 101)
         • Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (legge 12 apr. 1995, n. 116)
         • Chiesa Evangelica Luterana d'Italia (legge 29 novembre 1995, n.520)
         • Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (legge 30 luglio 2012 n. 126)
         • Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (legge 30 luglio 2012 n. 127)
         • Chiesa Apostolica in Italia (legge 30 luglio 2012 n. 128)

Ultimo aggiornamento:

24/05/2024, 11:08