A chi è rivolto
Possono presentare la dichiarazione di convivenza anagrafica due persone:
- unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (quindi è necessario che lo stato civile di celibe o nubile o libero da vincoli sia documentato);
- coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.
La convivenza ai sensi della L.76/2016 deve essere dichiarata dagli interessati e può essere disciplinata da un contratto redatto in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.
Descrizione
La convivenza di fatto, come disciplinata dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 (artt. 36 e seguenti), riguarda due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
La legge non prevede esplicitamente un'apposita dichiarazione di costituire una convivenza di fatto, per poter godere dei diritti da essa attribuiti, mentre per l'accertamento della stabile convivenza fa riferimento alle dichiarazioni rese ai fini anagrafici.
Data la caratteristica del tipo di rapporto gli uffici anagrafe di molti Comuni accettano le dichiarazioni di convivenza che eventualmente le coppie decideranno di far pervenire al protocollo comunale, al fine di garantire una data certa e la possibilità di precostituire una prova in caso di necessità o di contenzioso.
Le coppie interessate ad essere riconosciute come convivenza di fatto, dunque, sia pure nel silenzio della legge, possono in occasione della iscrizione anagrafica o anche successivamente, dichiarare di costituire una convivenza di fatto, presentando al comune la relativa dichiarazione di convivenza.
Come fare
La dichiarazione può essere presentata:
- mediante consegna diretta presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e Protocollo in via Machiavelli n. 56 allegando copia dei documenti d'identità validi dei dichiaranti.
- A mezzo fax al n. 055 8256222;
- tramite posta raccomandata, indirizzata all'Ufficio Servizi Demografici ed elettorali- Via del Cassero n. 21 – 50026 San Casciano in Val di Pesa (FI
- tramite PEC, pec alla casella: comune.sancascianovp@postacert.toscana.it, allegando, in alternativa:
a) la copia in formato digitale della dichiarazione, acquisita mediante scansione, sottoscritta con le firme autografe dei dichiaranti, oltre alla copia dei documenti d'identità degli stessi;
b) la dichiarazione sottoscritta con con le firme digitali di entrambi i dichiaranti
Devono presentarsi entrambi i richiedenti maggiorenni ovvero un solo componente della convivenza di fatto purché il modulo sia sottoscritto da entrambi gli interessati e sia allegata la fotocopia del documento d'identità del componente assente.
Cosa serve
Dichiarazione sottoscritta da entrambi e copia dei documenti d’identità
Cosa si ottiene
Costituzione della convivenza di fatto
Tempi e scadenze
Immediati
Quanto costa
Nessuno
Accedi al servizio
Ulteriori informazioni
SCIOGLIMENTO DELLA CONVIVENZA DI FATTO
La cancellazione della Convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:
- d’ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di San Casciano in Val di Pesa di uno o entrambi i componenti della Convivenza di Fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
- su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o di entrambe le parti interessate).
La richiesta di scioglimento della convivenza di fatto, unitamente ai documenti di identità dei dichiaranti dovrà essere trasmessa con le stesse modalità previste per l'inoltro della dichiarazione di convivenza.
DIRITTI/DOVERI DEI CONVIVENTI DI FATTO introdotti dalla legge 20/05/2016 n.76
Diritto reciproco di visita, assistenza
I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.
In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
Potere di rappresentanza
Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
- in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
- in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
La designazione di cui sopra è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.
Diritti inerenti la casa
In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni comunque non oltre i cinque anni.
Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto"
Diritti all'assegnazione della casa popolare
Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.
Impresa familiare
Si prevede che al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.
Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno
E' esteso al convivente di fatto la possibilità di essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente.
Risarcimento del danno
In caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite nell'individuazione del danno risarcibile si applicheranno gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
Il contratto di convivenza
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza .
Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico .
Copia dell'accordo sarà trasmesso all'ufficio anagrafe ai fini dell'apponibilità ai terzi con modalità che saranno indicate nelle istruzioni ministeriali successive.
Contenuto del contratto
Il contratto può contenere:
- l'indicazione della residenza;
- le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
- il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, modificabile in qualunque momento in corso della convivenza
Nullità del contratto di convivenza
Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse, se concluso:
- in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di altro contratto di convivenza;
- in mancanza di uno dei requisiti di cui al comma 36 (esempio: presenza di rapporti di parentela, affinità, adozione o assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale o materiale);
- minore età di uno dei conviventi;
-interdizione di una delle parti;
- condanna di una delle parti per omicidio consumato o tentato del coniuge dell'altra parte
Risoluzione del contratto di convivenza
Il contratto di convivenza si risolve per:
- accordo delle parti;
- recesso unilaterale;
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
- morte di uno dei contraenti.
La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme dell'atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato
Il diritto agli alimenti
In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno o non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'art. 438 secondo comma del c.c. (1)
Il giudice può obbligare l'ex convivente a corrispondere gli alimenti solo nel caso in cui tutte le altre categorie previste dall'art. 433 cc.(2) non siano in grado di farlo.
In base all'articolo citato i conviventi si situano al penultimo posto, prima dei fratelli.
(1) (Art.438 2°comma C.C.: in proporzione dei bisogni di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale
(2) Art.433 C.C.: All'obbligo di prestare gli alimenti nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali )
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
- Legge 27 ottobre 1988, n. 470 - Anagrafe e censimento degli italiani all’estero
- D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323 - Regolamento per l’esecuzione della legge 470/1988.
- Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 – Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.
- D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 - Regolamento anagrafico della popolazione residente.
- Circolare MIACEL n. 20 del 17 dicembre 2001 - Posizione anagrafica dei militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO.
- Legge 27 maggio 2002, n. 104 - Modifiche alla Legge 27 ottobre 1988, n. 470
- Circolare del Ministero dell' Interno n. 2/2004: cancellazione dall'A.I.R.E. per irreperibilità.
- Decreto Legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 - Ordinamento e funzioni degli Uffici consolari.