Sanzioni e ricorsi al Codice della Strada
Dettagli
A chi è rivolto
Utenti della strada che non rispettano il Codice della Strada
Come fare
Consultare sito internet https://unionechiantifiorentino.it – Trasporti e viabilità – multe e ricorsi
Cosa serve
Consultare sito internet https://unionechiantifiorentino.it – Trasporti e viabilità – multe e ricorsi
Cosa si ottiene
Provvedimento di accoglimento o di rigetto del ricorso da parte del Prefetto o del Giudice di Pace
Tempi e scadenze
Consultare sito internet https://unionechiantifiorentino.it – Trasporti e viabilità – multe e ricorsi
Quanto costa
Il cittadino che ha ricevuto un preavviso di violazione al codice della strada al Codice può pagarlo, entro 10 giorni con le seguenti modalità: se si tratta di preavviso emesso dagli ausiliari del traffico (competenti nelle aree di sosta a pagamento), sulla ricevuta dovranno essere indicati: nominativo del proprietario del veicolo numero e data del preavviso, targa del veicolo.
Se non viene provveduto al pagamento entro 10 giorni, al proprietario del veicolo verrà notificato il verbale entro 90 giorni dalla data dell'accertamento; all'importo verranno aggiunte le spese di notifica e di procedura.
Qualora il pagamento non venisse effettuato nel termine di 60 giorni dalla contestazione o notifica l'importo del verbale, raddoppiato e maggiorato delle spese, verrà iscritto a ruolo ed il cittadino riceverà, entro cinque anni dalla data di violazione, la cartella esattoriale o un'ingiunzione fiscale.
Il cittadino che ha ricevuto un verbale, contestato nell'immediatezza della violazione o notificato, può pagarlo entro 5 giorni dalla contestazione o notifica scegliendo tra le modalità sopra indicate con l'applicazione di uno sconto del 30% sull'importo della sanzione, escluse le spese di procedura e notifica. Al verbale sono allegati due bollettini, uno comprensivo dello sconto da utilizzare per il pagamento entro 5 giorni l'altro da utilizzare per il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notifica
Quando non si applica lo sconto del 30%
Lo sconto del 30% è escluso per:
• violazioni connesse alla circolazione stradale la cui disciplina non è riconducibile al Codice della Strada;
• violazioni per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta
• violazioni del C.d.S. per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo
• violazioni al C.d.S. per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
Per quanto tempo devono essere conservate le quietanze di pagamento
Le ricevute devono essere conservate per almeno cinque anni a riprova dell'avvenuto pagamento
Decurtazione di punti
Quando la violazione comporta anche la decurtazione di punti dalla patente, entro 60 giorni dalla data di notifica deve essere presentata da uno dei seguenti soggetti:
- della persona fisica o giuridica intestataria del veicolo
- di obbligato in solido (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ecc.. art. 196 Cds)
- del conducente
la dichiarazione con i dati personali e della patente di guida di colui che si trovava alla guida al momento dell'accertamento della violazione
Nel caso che la persona fisica o giuridica sopra indicata ometta, senza giustificato e documentato motivo, di trasmettere la predetta comunicazione, si applicherà a carico dell'intestatario del veicolo la ulteriore sanzione amministrativa di Euro 269.00 oltre le spese di procedimento e notifica (art. 126 bis Cds).
Il modulo dovrà essere inviato unitamente a copia del documento di guida anche a mezzo pec: unionechiantifiorentino@pec.it o fax 0558256222.
Detta comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il proprietario ed il conducente siano la stessa persona.
Ulteriori informazioni
La Polizia Locale può annullare i verbali emessi in autotutela solamente in caso di errore materiale evidente (esempio: targa inesistente, ovvero strada inesistente, ecc.).
Per richiedere l'annullamento di un verbale, l'interessato può proporre ricorso SOLTANTO DOPO LA NOTIFICA DEL VERBALE (non può essere presentato ricorso sul semplice preavviso) con le seguenti modalità:
• entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, indirizzato al Prefetto di Firenze via Giacomini 8 – 50132 Firenze; il ricorso deve essere inviato al Prefetto o al Comando Polizia Locale via Cassia per Siena 3 - 50026 San Casciano in Val di Pesa per raccomandata AR, on-line tramite il sito sana.interno.it dal quale sarà possibile verificare lo stato del procedimento amministrativo, oppure tramite PEC unionechiantifiorentino@pec.it. Il Prefetto, se riterrà fondato l'accertamento, emetterà ordinanza ingiungendo il pagamento di una somma pari al doppio di quella indicata sul verbale. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. Il Cittadino riceverà quindi successivamente la decisione relativa al ricorso.
• entro 30 giorni (60 giorni se il ricorrente risiede all'estero) dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, indirizzato al Giudice di Pace di Firenze viale Guidoni 61 – 50127 Firenze; il ricorso può essere depositato presso la Cancelleria del predetto Giudice ovvero spedito allo stesso a mezzo raccomandata A.R. previo pagamento del "contributo unificato" e delle "spese forfetizzate" secondo gli importi fissati dagli art. 13 e 30, D.P.R. n. 115/2002. Per gli importi e le modalità di pagamento è necessario contattare la cancelleria del Giudice di Pace tel.0557996773(775))
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.