A chi è rivolto
A tutti coloro che hanno necessità di certificazione anagrafica o di conoscere la residenza o la composizione dello stato di famiglia delle persone iscritte in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente)
Descrizione
Il rilascio dei certificati anagrafici è disciplinato dall’art. 33 del Regolamento Anagrafico (DPR 223/1989 e ss.ii.mm.) che prevede la possibilità di ottenere le informazioni contenute in ANPR, previa richiesta e identificazione della persona richiedente.
Va comunque tenuto presente che, sulla base delle norme attuali, la necessità di ottenere certificazioni è ridotta a pochi casi limitati.
Nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono infatti sempre sostituiti dall’autocertificazione. Sui certificati rilasciati dall’ufficio anagrafe viene apposta, a pena di nullità, la dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della PA o ai privati gestori di pubblici servizi”.
In data 15 settembre 2020 è inoltre entrato definitivamente in vigore il Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (noto come Decreto Semplificazioni) che introduce una significativa innovazione in materia di autocertificazioni:
Chiunque (soggetto pubblico o privato) è tenuto ad accettare le autocertificazioni e ha la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità della dichiarazioni sostitutive ricevute.
Come fare
ONLINE SUL PORTALE ANPR
https://www.anagrafenazionale.interno.it/
E’ possibile chiedere il rilascio online dei certificati propri e dei propri familiari.
Per accedere è necessario autenticarsi nell'area riservata del portale ANPR, tramite identificazione elettronica (SPID, CIE o CNSD).
DI PERSONA ALL’UFFICIO ANAGRAFE
negli orari di apertura al pubblico
PER POSTA O POSTA ELETTRONICA
all'indirizzo: Via Machiavelli 56 – 50026 San Casciano in Val di Pesa
oppure all’email anagrafe@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it o
alla PEC comune.sancascianovp@postacert.toscana.it
La risposta e il certificato verranno trasmessi stesso mezzo.
Se il certificato sconta l’imposta di bollo verrà emesso avvio di pagamento e solo a pagamento effettuato verrà rilasciato il certificato richiesto.
Cosa serve
- I dati della persona che fa la richiesta
- I dati della persona di cui si chiede il certificato
- Fronte/retro del documento di identità del richiedente
- Se esente bollo indicazione puntuale del motivo dell'esenzione e del relativo riferimento normativo (Richieste di esenzione generiche o che non siano coerenti con il tipo di documento richiesto, non verranno prese in considerazione in quanto non pertinenti.)
- Per le richieste trasmesse per via telematica, specificare se si necessita di certificato con firma digitale (.p7m) o se è sufficiente il PDF
Cosa si ottiene
Il certificato anagrafico
Tempi e scadenze
In ufficio rilascio immediato.
Le richieste tramite posta, posta elettronica o PEC verranno evase entro un massimo di 30 giorni.
Quanto costa
Tutti i certificati anagrafici sono soggetti all'imposta di bollo sin dall'origine (art.1 legge n.642/1972) , a meno che non siano richiesti per un motivo per il quale è esplicitamente prevista una esenzione (tabella B del D.P.R. 642/72 o leggi speciali esentative) e in tal caso il motivo dell'esenzione deve essere indicato nella richiesta e verrà riportato sul certificato stesso.
L’imposta di bollo viene riscossa in modo virtuale, pertanto non è richiesto di acquistare precedentemente la marca da bollo, ma il relativo importo può essere versato direttamente in contanti o tramite POS allo sportello.
Per i certificati e attestati anagrafici redatti a mano, con ricerca d'archivio, è richiesto il pagamento di euro 5,00 per ogni singolo nominativo contenuto in tali atti. Tale importo è ridotto della metà se il certificato è rilasciato in esenzione dal bollo. (art. 40 L.604/1962, tabella D).
Accedi al servizio
Vincoli
I certificati hanno validità tre mesi dalla data di rilascio.
Potranno tuttavia essere utilizzati anche dopo la scadenza con la sola sottoscrizione, da parte dell'interessato, senza autentica, che nulla è variato rispetto a quanto contenuto nel certificato.
Casi particolari
CERTIFICATI STORICI
Nel caso di certificati relativi a situazioni anagrafiche pregresse, il cosiddetto certificato storico, il richiedente deve motivare il proprio interesse giuridicamente tutelato a norma dell’art. 35 comma 4 del regolamento Anagrafico
CERTIFICATI RICHIESTI DA AVVOCATI
Gli avvocati possono richiedere 13 tipologie di certificati relativi a cittadini iscritti all’ANPR, per svolgere investigazioni difensive o far valere un diritto in sede giudiziaria.
Questo servizio è disponibile dal portale ANPR https://www.anagrafenazionale.interno.it/area-tecnica/certificati-per-avvocati/
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.