A chi è rivolto
Chiunque può chiedere certificazioni di stato civile purché sia in possesso dei dati esatti a cui il certificato richiesto si riferisce.
Descrizione
I certificati e gli estratti di stato civile attestano i dati contenuti nei registri di stato civile. Essi, pertanto, possono essere rilasciati solo se gli atti di stato civile dei relativi eventi (nascita, matrimonio, morte) sono presenti nei registri del Comune di San Casciano in Val di Pesa.
Va comunque tenuto presente che, sulla base delle norme attuali, la necessità di ottenere certificazioni è ridotta a pochi casi limitati.
Nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e sono infatti sempre sostituiti dall’autocertificazione. Sui certificati rilasciati dall’ufficiale di Stato Civile viene apposta, a pena di nullità, la dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della PA o ai privati gestori di pubblici servizi”.
In data 15 settembre 2020 è inoltre entrato definitivamente in vigore il Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (noto come Decreto Semplificazioni) che introduce una significativa innovazione in materia di autocertificazioni:
Chiunque (soggetto pubblico o privato) è tenuto ad accettare le autocertificazioni e ha la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità della dichiarazioni sostitutive ricevute.
Come fare
DI PERSONA ALL’UFFICIO DI STATO CIVILE
negli orari di apertura al pubblico
PER POSTA O POSTA ELETTRONICA
all'indirizzo: Via Machiavelli 56 – 50026 San Casciano in Val di Pesa
oppure all’email anagrafe@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it o
alla PEC comune.sancascianovp@postacert.toscana.it
La risposta e il certificato verranno trasmessi stesso mezzo.
Cosa serve
- I dati della persona che fa la richiesta
- I dati della persona di cui si chiede il certificato
- Fronte/retro del documento di identità del richiedente
- Per le richieste trasmesse per via telematica, specificare se si necessita di certificato con firma digitale (.p7m) o se è sufficiente il PDF
Cosa si ottiene
Il certificato o l’estratto richiesto
Tempi e scadenze
Per gli atti più recenti, i cui dati sono già stati informatizzati, è possibile emettere immediatamente il certificato o gli estratti (indicativamente per eventi registrati dall'anno 2000 in poi), per gli altri possono essere necessari fino a 30 giorni.
Per i certificati e gli estratti di nascita richiesti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis i termini di conclusione del procedimento sono di 6 mesi. (art. 14 comma 2 bis, L. 132/2018)
Quanto costa
Il servizio è gratuito
Accedi al servizio
Vincoli
I certificati hanno validità sei mesi eccetto quelli che contengono dati non soggetti a variazioni che hanno durata illimitata.
Casi particolari
ESTRATTI DI NASCITA CON INDICAZIONE DELLA MATERNITA’ E DELLA PATERNITA’
Ai sensi del’art. 3 del D.P.R. 432/1957 è consentito il rilascio dell’estratto di nascita con indicate le generalità dei genitori “per l’esercizio di doveri o di diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione” su richiesta:
- dell’interessato intestatario dell’atto, se maggiorenne;
- del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale, se minorenne;
- di terza persona formalmente delegata dal’intestatario.
ESTRATTI PER COPIA INTEGRALE
Gli estratti per copia integrale possono essere rilasciati solo alla persona sui l’atto si riferisce, se maggiorenne o al genitore o a di chi esercita la responsabilità genitoriale, se minorenne. La richiesta deve essere motivata. In alcuni casi occorre l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria competente
Ulteriori informazioni
I certificati hanno validità sei mesi eccetto quelli che contengono dati non soggetti a variazioni che hanno durata illimitata.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
Art. 14 comma 2 bis, D.Lgs. 113/2018 come modificato dalla L. 132/2018
Legge 183 del 2011 (di modifica al DPR 445/2000)
DPR 396/2000 Regolamento dello stato civile
art. 3 del D.P.R. 432/1957