Subingresso nel titolo abilitativo e nella concessione di posteggio
Dettagli
A chi è rivolto
Agli operatori economici, società o imprese individuali, esercenti l’attività di commercio su aree pubbliche su posteggio iscritti al Registro delle Imprese.
Come fare
Occorre presentare comunicazione di subingresso nell’attività al SUAP competente per il territorio nel quale l’attività è esercitata e la concessione di posteggio rilasciata. Indicazioni utili per la trasmissione della pratica, quantificazione dei diritti di istruttoria, modalità di versamento dei relativi diritti sono reperibili nella pagina "Sportello unico attività produttive": https://www.sancascianovp.net/servizi/scheda-servizio/sportello-unico-attivita-produttive
Cosa serve
Il subentrante deve:
- essere in possesso dei requisiti di onorabilità - Art. 11 L.R. 62/2018
- essere in possesso dei requisiti professionali (nel caso di commercio di generi alimentari)- Art. 12 L.R. 62/2018
- impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali e del rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative. Il subentrante a causa di morte, in attività del settore alimentare, ha facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività anche in assenza dei requisiti professionali. Tali requisiti devono comunque essere ottenuti entro 1 anno dalla data del decesso del dante causa.
- per i soli cittadini non UE, possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.
Il subingresso è possibile solo a favore di altro soggetto appartenente alla medesima categoria.
Cosa si ottiene
Il trasferimento della gestione o della proprietà di un'azienda o di un ramo d'azienda comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo e della concessione del posteggio per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica.
Tempi e scadenze
La comunicazione di subingresso deve essere effettuata prima dell’effettivo avvio dell’attività da parte del subentrante o entro un anno dalla morte del titolare. Entro 60 giorni dalla comunicazione di subingresso il comune provvede alla verifica delle dichiarazioni e della regolarità contributiva (DURC) del cedente e del subentrante. Nell’ipotesi di mancanza di regolarità contributiva di uno dei due interessati, si deve provvedere alla regolarizzazione entro il periodo massimo di 180 giorni, pena la decadenza del titolo abilitativo e della concessione del posteggio.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.