Altre attività di somministrazione di alimenti e bevande
Dettagli
A chi è rivolto
a coloro che usufruendo di un servizio, come quelli sotto elencati, può usufruire anche di un servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che rimane comunque secondario rispetto all’attività principale - art. 53 L.R. 62/2018:
- locali di spettacolo, trattenimento e svago, esclusa la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
- sale da ballo, sale da gioco, locali notturni;
- stabilimenti balneari, impianti sportivi;
- cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte;
- aree di servizio di impianti di distribuzione carburanti, aree di servizio autostradali, stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;
- empori polifunzionali di cui all'articolo 25 L.R.62/2018;
- sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all’articolo 2 del d.p.r. 235/2001;
- mense aziendali, esercizi di somministrazione annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente, degli studenti e di tutti coloro che a qualsiasi titolo sono ospitati nella struttura;
- somministrazione al domicilio del consumatore;
- in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, comunità religiose, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine, strutture d’accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza e sostegno.
- istituti e luoghi della cultura
Come fare
Occorre presentare Scia di avvio attività al SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l’attività.
Indicazioni utili per la trasmissione della pratica, quantificazione dei diritti di istruttoria, modalità di versamento dei relativi diritti sono reperibili nella pagina "Sportello unico attività produttive": https://www.sancascianovp.net/servizi/scheda-servizio/sportello-unico-attivita-produttive
Cosa serve
Requisiti oggettivi
- L.R.10.112014 n.65
- Reg. CE 852/2004
- D.M. 17.12.1992 n.564 per i criteri di sorvegliabilità (ove richiesti)
Requisiti soggettivi morali
- TULPS Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 artt.11,92 e 131
- Art. 11 L.R. 62/2018
Requisiti soggettivi professionali
- Art. 12 L.R. 62/2018
Requisiti per i cittadini extracomunitari
- per i soli cittadini non UE, possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.
Cosa si ottiene
Titolo abilitativo all’esercizio dell’attività.
Tempi e scadenze
60 gg, come previsto dall’art. 19 della Legge 241/1990.
Accedi al servizio
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.