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Procedure di valutazione ambientale strategica (VAS)

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è uno strumento di valutazione delle scelte di programmazione e pianificazione di competenza della Regione e degli Enti locali, avente la finalità di perseguire obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Ai sensi della Direttiva 2001/42/CE la Vas ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali durante il procedimento di adozione e di approvazione dei piani e programmi che possano avere impatti significativi sull'ambiente.

In Italia la Direttiva sopra citata è stata recepita con il decreto legislativo n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale". La Regione Toscana ha provveduto a sua volta a disciplinare la materia con la legge regionale 10/2010.

Ai sensi della normativa regionale, la Vas viene effettuata obbligatoriamente per tutti i piani e programmi:

  1. che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che allo stesso tempo definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di opere o interventi i cui progetti sono sottoposti a Via;
  2. per i quali si ritiene necessaria una Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997;
  3. per le modifiche dei piani e programmi per i quali è obbligatoria la Vas, salvo le modifiche minori.

É invece prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a Vas per:

  1. i piani e programmi, che rientrano nelle categorie per cui è prevista la VAS obbligatoria, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le relative modifiche;
  2. le modifiche minori dei piani e programmi per i quali è prevista la Vas obbligatoria;
  3. i piani e programmi, che non rientrano nelle suddette categorie, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti;
  4. qualora l'autorità competente valuti (Verifica di assoggettabilità) che detti piani/programmi possano avere impatti significativi sull'ambiente.

Il processo di Vas si articola nelle seguenti fasi:

  • Verifica di assoggettabilità (Art. 22 l.r. 10/2010): processo eventualmente e preliminarmente attivato nei casi previsti da legge (art.5, comma 3) allo scopo di valutare se un piano o programma, o sua modifica, possa avere effetti significativi sull'ambiente e quindi sia da assoggettare alla procedura di VAS.
  • Fase preliminare(Art. 23 l.r. 10/2010): fase in cui viene predisposto un documento preliminare al fine di impostare e definire i contenuti, ossia la portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.
  • Elaborazione del rapporto ambientale (Art. 24 l.r.10/2010): fase nella quale viene elaborato il documento contenente tutte le informazioni necessarie per la VAS.
  • Svolgimento delle consultazioni (Artt.22, 23 e 25 l.r.10/2010 ): i documenti redatti vengono messi a disposizione, con vari mezzi, sia ai soggetti con competenze ambientali (SCA) che al pubblico.
  • Valutazione (Art.26 l.r.10/2010 ): è svolta dall'autorità competente sui documenti di piano ed il rapporto ambientale, tenendo conto degli esiti delle consultazioni, e si conclude con l'espressione del parere motivato.
  • Decisione e informazione(Artt.27 e 28 l.r.10/2010 ): circa la decisione è la fase di approvazione del piano da parte dell'autorità procedente e la relativa pubblicazione.
  • Monitoraggio(Art.29 l.r.10/2010 ): in-itinere ed ex-post degli effetti ambientali del piano o del programma.

 Soggetti del procedimento di VAS

Nel processo di VAS sono coinvolti i seguenti soggetti:

  • l'autorità competente, ovvero la pubblica amministrazione o l'organismo pubblico cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'espressione del parere motivato e che collabora con l'autorità procedente o con il proponente il piano o programma nell'espletamento delle fasi relative alla VAS;
  • l'autorità procedente, ovvero la pubblica amministrazione che elabora ed approva il piano/programma, ovvero nel caso in cui il soggetto che elabora il piano/programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma, contestualmente al processo di formazione dello stesso ed avvia il processo di valutazione ambientale strategica;
  • il proponente, ovvero il soggetto pubblico o privato, se diverso dall'autorità procedente, che elabora il piano/programma.

 

Il Comune di San Casciano V.P. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 21/12/2017 ha individuato, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 10/2010, la Città Metropolitana di Firenze quale Autorità Competente per le procedure di VAS, per i piani e i programmi la cui approvazione è di competenza del Comune.

 

 

 

Ultimo aggiornamento:

28/05/2024, 13:24