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Iscrizione AIRE per i residenti all'estero

Servizio attivo

Dettagli

Iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero da parte dei cittadini e delle cittadine italiane che trasferiscono la residenza all’estero

A chi è rivolto

Cittadini e cittadine italiane che trasferiscono la residenza all’estero per un periodo superiore ai 12 mesi.

Descrizione

L’iscrizione all’AIRE è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:
     - la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all'U.E.;
     - la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni;
     - la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.).

 

Come fare

L’iscrizione all’AIRE è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.

La richiesta va effettuata attraverso il portale Fast.it oppure compilando l’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli Uffici consolari) a cui allegare documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare e una copia del documento d’identità del richiedente.

La richiesta può, in alternativa, essere presentata prima di espatriare al comune di attuale residenza, trasmettendo la dichiarazione di trasferimento all'estero debitamente firmata e accompagnata dalla copia del documento d'identità del dichiarante e di eventuali familiari maggiorenni che sottoscrivono contestualmente.

Per i cittadini residenti a San Casciano in Val di Pesa la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero e gli allegati possono essere presentati:

previo appuntamento da fissare chiamando i seguenti numeri 055 8256300 – 8256301 – 302 – 304 - 305
per raccomandata all'indirizzo: Comune di San Casciano in Val di Pesa – Servizi Demografici – via Machiavelli n. 56 – 50026 San Casciano in Val di Pesa (Fi)
per via telematica all'indirizzo PEC: comune.sancascianovp@postacert.toscana.it, o alla casella di posta elettronica: anagrafe@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it inviando il modulo firmato con firma digitale e la scansione dei documenti oppure inviando la scansione del modulo firmato e degli allegati.
per fax al n. 055 8256310 o 055 8256222 (la trasmissione della documentazione via FAX non ne assicura la leggibilità).

Cosa serve

Documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare e una copia del documento d’identità del richiedente.

Cosa si ottiene

Iscrizione AIRE

Tempi e scadenze

Se il cittadino dichiara il trasferimento all'estero direttamente al Consolato italiano, l'iscrizione all'AIRE decorre dalla data di presentazione della dichiarazione all'Ufficio Consolare; se prima di espatriare presenta la dichiarazione al Comune , l'iscrizione in AIRE si effettua dall'arrivo del modello consolare con decorrenza dalla data in cui il cittadino ha reso la dichiarazione al Comune.

Quanto costa

Nessuno

Accedi al servizio

Via del Cassero 21

Edificio in cui hanno sede i servizi demografici e l'ufficio tributi

Via del Cassero 21 - 50026 San Casciano in Val di Pesa

Casi particolari

Devono iscriversi all’AIRE:
     - coloro che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
     - coloro che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
     
Non devono iscriversi all’AIRE:
     - le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
     - chi si reca all’estero per lavori stagionali;
     - dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari ispettivamente del 1961 e del 1963;
     - militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

Normativa di riferimento

  • Legge 27 ottobre 1988, n. 470 - Anagrafe e censimento degli italiani all’estero
  • D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323 - Regolamento per l’esecuzione della legge 470/1988.
  • Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 – Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.
  • D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 - Regolamento anagrafico della popolazione residente.
  • Circolare MIACEL n. 20 del 17 dicembre 2001 - Posizione anagrafica dei militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO.
  • Legge 27 maggio 2002, n. 104 - Modifiche alla Legge 27 ottobre 1988, n. 470
  • Circolare del Ministero dell' Interno n. 2/2004: cancellazione dall'A.I.R.E. per irreperibilità.
  • Decreto Legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 - Ordinamento e funzioni degli Uffici consolari.
         

 

Ultimo aggiornamento:

05/11/2024, 13:55