Liste elettorali - consultazione e rilascio copia delle liste elettorali
Dettagli
A chi è rivolto
A chiunque ne abbia interesse
Descrizione
La tenuta delle liste elettorali soddisfa finalità di rilevante interesse pubblico connesse all'esercizio del fondamentale diritto di elettorato attivo dei cittadini il rilascio delle predette liste è previsto esclusivamente per le finalità indicate dall'articolo 51, quinto comma, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali).
Come fare
CONSULTAZIONE:
Ai sensi dell’art. 39 DPR 223/67 ogni cittadino può prendere visione degli atti della revisione semestrale e delle liste elettorali sezionali nei periodi dall’11 aprile al 20 aprile e dall’11 ottobre al 20 ottobre di ogni anno prendendo contatti con l’ufficio elettorale.
RILASCIO COPIA
La richiesta di rilascio di copia delle liste elettorali deve avvenire per iscritto, da far pervenire all’ufficio elettorale, personalmente o a mezzo terzi, oppure tramite PEC comune.sancascianovp@postacert.toscana.it o e-mail all'indirizzo s.benvenuti@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
Tranne il caso in cui venga consegnata personalmente, alla domanda occorre allegare copia del documento di identità
Cosa serve
Le liste elettorali possono essere richieste in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o di carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso (comma 5 art. 51 D.P.R. 223/1967 modificato dal comma 5 art. 177 D.LGS. 196/2003).
Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia solamente per le finalità indicate dalla norma medesima e nel senso che è preciso onere del richiedente indicare chiaramente e specificatamente nella propria istanza l’uso che intende fare dei dati delle liste elettorali, non essendo assolutamente sufficiente il richiamo alle espressioni generali utilizzate dall’art. 51, D.P.R. n. 223/1967, per indicare le finalità consentite.
E’ opportuno inoltre che chi fa la richiesta indichi il nome del responsabile del trattamento dei dati ed escluda espressamente l’uso dei dati per finalità diverse da quelle dichiarate.
Cosa si ottiene
File contenente i dati presenti nelle liste elettorali
Tempi e scadenze
30 giorni
Accedi al servizio
Casi particolari
Si deve ritenere che l'abrogazione dell' articolo 177 del codice privacy da parte del D.Lgs. 101/2018 non abbia cancellato il regime di conoscibilità delle liste, nelle forme previste dall’attuale versione dell'articolo 51.
Ulteriori informazioni
CONSULTAZIONE:
Ai sensi dell’art. 39 DPR 223/67 ogni cittadino può prendere visione degli atti della revisione semestrale e delle liste elettorali sezionali nei periodi dall’11 aprile al 20 aprile e dall’11 ottobre al 20 ottobre di ogni anno.
RILASCIO COPIA:
Ai sensi dell’art. 51, comma 5, D.P.R. n. 223/1967, come novellato dall’art. 177, comma 5, D.Lgs. n. 196/2003, “le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso”.
Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia solamente per le finalità indicate dalla norma medesima e nel senso che è preciso onere del richiedente indicare chiaramente e specificatamente nella propria istanza l’uso che intende fare dei dati delle liste elettorali, non essendo assolutamente sufficiente il richiamo alle espressioni generali utilizzate dall’art. 51, D.P.R. n. 223/1967, per indicare le finalità consentite.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
DLGS n. 101 del 10.8.2018. Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
circolare Min. interno 162/06 del 29.9.2006 Utilizzo delle liste elettorali. Parere del Garante per la protezione dei dati personali
DLGS 30.6.2003, n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali. Articolo 177, comma 5.
DPR 20.3.1967, n. 223. Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali. Articolo 51.
Regolamento Comunale – Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 165 del 22.12.2005 Modifiche ed integrazioni: deliberazione C.C. n. 55 del 20.07.2006
Regolamento Comunale – Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali - Approvato con deliberazione Consiliare n. 10 del 28.1.2000, divenuta esecutiva in data 11.03.2000
Regolamento Comunale – Regolamento per l'accesso e il procedimento amministrativo - Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 108 del 28/11/1997 e modificato con deliberazioni consiliari n. 67 del 5.7.2010 e n. 71 del 18.7.2011;