Salta al contenuto principale Vai al contenuto del piè di pagina

Commercio al dettaglio per corrispondenza e altri sistemi

Servizio attivo

Dettagli

Fra le forme speciali di commercio al dettaglio sono la vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione, oltre a tutte le operazioni commerciali svolte online (Art. 75 L.R. 62/2018).

A chi è rivolto

È commerciante quel soggetto (persona fisica o società) che esercita un'attività economica consistente nell'acquisto di merci allo scopo di rivenderle. Pertanto il commerciante è una figura di operatore economico nettamente distinta dall'industriale e dall'artigiano i quali acquistano merci non per rivenderle ma per trasformarle in nuovi prodotti. 

Descrizione

    • Non occorre alcun titolo aggiuntivo quando la forma speciale  di vendita sia accessoria ad altra attività di vendita della medesima tipologia. Se l’attività viene svolta con l’ausilio di un deposito, questo deve avere una destinazione d’uso commerciale. È vietato l'invio di prodotti al consumatore, se non a seguito di specifica richiesta, salvo che si tratti di campioni o di omaggi senza spese o vincoli per il consumatore. 
     Sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione. In caso di vendita tramite televisione l'emittente televisiva deve accertare, prima della messa in onda, l'avvenuta presentazione della segnalazione certificata di inizio attività. Durante la trasmissione devono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. 

Cosa serve

    • Art. 75 L.R. 62/2018 (Capo IX Codice del Commercio, Forme speciali di commercio al dettaglio)
     Regolamento n. 852/2004/CE sull'igiene dei prodotti alimentari
     Requisiti soggettivi morali -- art. 11 L.R. 62/2018 
     Requisiti professionali per la vendita di prodotti del settore alimentari - art. 12 L.R. 62/2018
     Requisiti per i cittadini extracomunitari - per i soli cittadini non UE, possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative. 

Cosa si ottiene

Titolo abilitativo all’esercizio dell’attività.

Tempi e scadenze

La scia di avvio attività ha efficacia immediata. Il Comune effettua le verifiche entro 60 gg dalla presentazione della scia, come previsto dall’art. 19 della Legge 241/1990.

Ultimo aggiornamento:

06/03/2024, 13:06