Esercizi di somministrazione alimenti e bevande
Dettagli
A chi è rivolto
Sono compresi in questa categoria di attività tutti i locali in cui gli acquirenti acquistano prodotti per consumarli nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio
Descrizione
Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Tali esercizi possono somministrare anche le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Per superficie di somministrazione si intende l'area appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture, se accessibile alla clientela. Non costituisce superficie di somministrazione l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi. Per impianti e attrezzature di somministrazione si intendono tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelle superfici aperte al pubblico, come sopra definiti. Gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano,senza necessità di ulteriori titoli abilitativi.
Come fare
Occorre presentare Scia di avvio attività al SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l’attività. Indicazioni utili per la trasmissione della pratica, quantificazione dei diritti di istruttoria, modalità di versamento dei relativi diritti sono reperibili nella pagina "Sportello unico attività produttive":
https://www.sancascianovp.net/servizi/scheda-servizio/sportello-unico-attivita-produttive
Cosa serve
Requisiti oggettivi
- L.R.10.112014 n.65
- Reg. CE 852/2004
• - D.M. 17.12.1992 n.564 per i criteri di sorvegliabilità
Requisiti soggettivi morali
- TULPS Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 artt.11,92 e 131
- Art. 11 L.R. 62/2018
Requisiti soggettivi professionali
- Art. 12 L.R. 62/2018
Requisiti per i cittadini extracomunitari
- per i soli cittadini non UE, possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.
Cosa si ottiene
• Titolo abilitativo all’esercizio dell’attività.
Tempi e scadenze
60 gg, come previsto dall’art. 19 della Legge 241/1990
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
Requisiti oggettivi
- L.R.. 1.12.1998, n. 89
- L. 09.01.1989, n.13
- L
- reg. CE 852/2004
Requisiti soggettivi morali
- TULPS Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
- L.R. 23/11/2018 n. 62
- d.lgs. 12.03.2010, n.59
Requisiti soggettivi professionali
- L.R. 07.02.2005, n. 28
- d.lgs.13.03.2010 n.59
Requisiti per i cittadini extracomunitari
- d.p.r. 31.08.1999, n.394
- L. 06.03.1998, n.40
- d.lgs. 25.07.1998, n.286