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Esercizi di vicinato

Servizio attivo

Dettagli

Per esercizi di vicinato, si intendono quegli esercizi nei quali viene svolto commercio al dettaglio e aventi superficie di vendita non superiore a 300 m2.

A chi è rivolto

È commerciante quel soggetto (persona fisica o società) che esercita un'attività economica consistente nell'acquisto di merci allo scopo di rivenderle. Pertanto il commerciante è una figura di operatore economico nettamente distinta dall'industriale e dall'artigiano i quali acquistano merci non per rivenderle ma per trasformarle in nuovi prodotti. Qualora l'industriale e l'artigiano vendano anche articoli non di produzione propria, sono soggetti alla disciplina del commercio.

Descrizione

Per superficie di vendita si intende l'area destinata alla vendita compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce se accessibili alla clientela; non costituisce superficie di vendita l'area scoperta, adiacente all'esercizio, purché con superficie non superiore al 20% della superficie di vendita, nonché la superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi collocati oltre le casse. Per vendita al dettaglio, si intende l'attività svolta da chiunque che, professionalmente, acquista merci in nome e per conto proprio e li rivende, su area privata in sede fissa, direttamente al consumatore finale; l'attività può essere svolta congiuntamente all'attività all'ingrosso (e cioè all'attività di acquisto di merci e di rivendita ad altri commercianti od utilizzatori in grande) ed in tal caso la superficie di vendita deve essere computata tenendo conto sia di quella destinata per l'esercizio dell'attività al dettaglio, sia di quella destinata per l'esercizio dell'attività all'ingrosso.

Cosa serve

 Requisiti oggettivi

- LR 10.11.2014 n. 65 Norme per il governo del territorio

Requisiti soggettivi morali

- art. 11 L.R. 62/2018

Requisiti soggettivi professionali per la vendita di prodotti del settore alimentari

- art. 12 L.R. 62/2018

Requisiti per i cittadini extracomunitari

- per i soli cittadini non UE, possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.

Cosa si ottiene

Titolo abilitativo all’esercizio dell’attività

Tempi e scadenze

60 gg, come previsto dall’art. 19 della Legge 241/1990.

Ultimo aggiornamento:

06/03/2024, 13:08