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Subingresso attività commerciali

Servizio attivo

Dettagli

Il subingresso nella gestione o nella proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda per atto fra vivi o mortis causa comporta anche il trasferimento della titolarità del titolo abilitativo

A chi è rivolto

A titolari di attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche di cui al Codice del Commercio L.R.62/2018

Come fare

      Occorre presentare comunicazione di subingresso al SUAP competente per il territorio nel quale è esercitata l’attività cui si intende subentrare. Indicazioni utili per la trasmissione della pratica, quantificazione dei diritti di istruttoria, modalità di versamento dei relativi diritti sono reperibili nella pagina "Sportello unico attività produttive":
     https://www.sancascianovp.net/servizi/scheda-servizio/sportello-unico-attivita-produttive

Cosa serve

    • Il subentrante deve:
     -  essere in possesso dei requisiti di onorabilità - Art. 11 L.R. 62/2018
     - essere in possesso dei requisiti professionali (nel caso di commercio di generi alimentari e di somministrazione alimenti e bevande) - Art. 12 L.R. 62/2018
     - impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali e del rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative. Il subentrante a causa di morte, in attività del settore alimentare, ha facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività anche in assenza dei requisiti professionali. Tali requisiti devono comunque essere ottenuti entro 1 anno dalla data del decesso del dante causa.
     - per i soli cittadini non UE, possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative. 

Cosa si ottiene

Il trasferimento della gestione o della proprietà di un'azienda o di un ramo d'azienda comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

Tempi e scadenze

La comunicazione di subingresso deve essere effettuata prima dell’effettivo avvio dell’attività da parte del subentrante e comunque entro un anno dalla morte del titolare. Il Comune effettua le verifiche entro 60 gg dalla comunicazione, come previsto dall’art. 19 della Legge 241/1990.

Ultimo aggiornamento:

29/02/2024, 14:34