Saldi di fine stagione
Dettagli
A chi è rivolto
Ai titolari di autorizzazione/comunicazione di esercizio dell’attività di commercio al dettaglio.
Descrizione
In quanto vendite straordinarie, le merci offerte in saldo devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Devono sempre essere indicati:
- il prezzo normale di vendita;
- lo sconto o il ribasso espresso in percentuale.
Con Delibera di Giunta Regionale vengono fissate ogni anno le date delle vendite di fine stagione. Le merci offerte devono essere poste in vendita separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle escluse dai saldi e con l'indicazione del prezzo normale e dello sconto o ribasso espresso in percentuale.
Come fare
Non occorre fare comunicazione preventiva al Comune, ma rispettare i tempi di inizio e di durata dei saldi stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale
Cosa serve
Artt. 101-103; 108 della Legge Regionale n.62/2018 e successive modificazioni
Cosa si ottiene
Le vendite di fine stagione consentono agli esercenti commercio al dettaglio di vendere a prezzi inferiori i prodotti stagionali
Tempi e scadenze
Le vendite di fine stagione sono consentite per sessanta giorni nei periodi stabiliti annualmente da Delibera di Giunta Regionale.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
- Artt. 101-103; 108 della Legge Regionale n.62/2018 e successive modificazioni