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Saldi di fine stagione

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Dettagli

Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

A chi è rivolto

Ai titolari di autorizzazione/comunicazione di esercizio dell’attività di commercio al dettaglio.

Descrizione

In quanto vendite straordinarie, le merci offerte in saldo devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Devono sempre essere indicati:
     - il prezzo normale di vendita;
     - lo sconto o il ribasso espresso in percentuale. 
Con Delibera di Giunta Regionale vengono fissate ogni anno le date delle vendite di fine stagione. Le merci offerte devono essere poste in vendita separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle escluse dai saldi e con l'indicazione del prezzo normale e dello sconto o ribasso espresso in percentuale.

Come fare

Non occorre fare comunicazione preventiva al Comune, ma rispettare i tempi di inizio e di durata dei saldi stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale

Cosa serve

Artt. 101-103; 108 della Legge Regionale n.62/2018 e successive modificazioni

Cosa si ottiene

Le vendite di fine stagione consentono agli esercenti commercio al dettaglio di vendere a prezzi inferiori i prodotti stagionali

Tempi e scadenze

Le vendite di fine stagione sono consentite per sessanta giorni nei periodi stabiliti annualmente da Delibera di Giunta Regionale.

Normativa di riferimento

- Artt. 101-103; 108 della Legge Regionale n.62/2018 e successive modificazioni

Ultimo aggiornamento:

30/04/2024, 12:03