La regolarizzazione dei soli errori grafici in pratiche edilizie agli atti, senza opere soggette a sanatoria edilizia (art. 209 L.R. 65/2014) può essere effettuata, depositando elaborati grafici e tecnici oltre che documenti comprovanti l’errore materiale tecnico/grafico, con relativa dimostrazione a cura del tecnico rilevatore accompagnata da apposita dichiarazione asseverata.